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LA STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SAN NICOLA LA STRADA 
Fiero di averla narrata ed immortalata sin dal primo giorno sulle pagine del Corriere di San Nicola. 
Onorato di essere il giornalista più titolato a parlare di questa grandissima squadra. 
Nicola Ciaramella

STORIA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI SAN NICOLA LA STRADA 
Fu istituito nel 1990. Le carriere dei sei comandanti che sinora lo hanno guidato.

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Il nuovo (ridimensionato) Albo Comunale delle Associazioni sannicolesi

Appena dodici i sodalizi iscritti, per lo più sportivi e religiosi. Uno solo, La Barca di Teseo, si occupa di cultura e di promozione del territorio. 
Si attende ancora l'attivazione della Consulta. 
-IL REGOLAMENTO DELL' "ALBO DELLE ASSOCIAZIONI";
IL REGOLAMENTO DELLA "CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI".





Dalle 19 di cinque anni fa alle appena 12 di oggi. Sono diminuite, negli ultimi tempi, in numero molto consistente le associazioni sannicolesi iscritte all’Albo comunale. 
L’ultimo aggiornamento è stato deliberato il 30 maggio dalla giunta municipale e avrà vigore fino a febbraio 2025.
5 associazioni provengono dal settore dello sport (tra esse la vecchia Atletica), 3 si occupano di religione (tra esse le vecchissime Arciconfraternita e N.S. di Lourdes), 2 di attività sociali, 1 di altro e soprattutto una soltanto di Cultura, ovvero l’Associazione Culturale La Barca di Teseo, pilastro e baluardo della promozione culturale, storica e turistica del Territorio di San Nicola la Strada.

Come noto, il regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni stabilisce che le associazioni iscritte sono tenute a presentare ogni anno, nel periodo dal primo novembre al 31 dicembre (quest’anno il termine è stato prorogato al 15 marzo), idonea documentazione da cui si evince lo svolgimento, nell’anno precedente, di almeno tre attività nel proprio settore di appartenenza.

Va ricordato, inoltre, che, come stabilisce l’art. 9 del regolamento, le associazioni iscritte all’Albo hanno, ove consentito e nella disponibilità finanziaria del Comune, la possibilità di ottenere contributi e di utilizzare spazi e locali di proprietà comunale per lo svolgimento di attività inerenti alla propria sezione tematica.

Queste le associazioni iscritte all’Albo fino al prossimo aggiornamento che avverrà, salvo proroghe, nel febbraio 2025: PALLACANESTRO SAN NICOLA 2010; POLISPORTIVA R. SANNICOLESE; ACCOLLATORI SAN NICOLA; MOVING ARTS ACADEMY; ARCICONFRATERNITA DI SAN NICOLA DI BARI E SS. ROSARIO; ASSOCIAZIONE N.S. DI LOURDES; SABATO NONSOLOSPORT; SAN NICOLA BASKET; ASSOCIAZIONE FILO DI ARIANNA; A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA; A.O.V.F.P.  (Volontari delle Forze di Polizia)– ODV – ETS “CALABRIA”; ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA BARCA DI TESEO”.


Il vigente Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni approvato il 25/11/2016:

Art. 1 - Costituzione
II presente Regolamento disciplina l’ Albo delle Associazioni istituito dall'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale.


Art. 2 - Oggetto e Finalità
1. La Città di San Nicola la Strada con il presente Regolamento intende riconoscere, promuovere, sostenere e coordinare le diverse forme di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale presenti sul proprio territorio comunale incoraggiandone la nascita e favorendone lo sviluppo.

2. L'Ente riconosce, promuove e sostiene, in attuazione dei propri programmi e compatibilmente con la disponibilità delle proprie risorse umane e finanziarie, le iniziative ed i progetti di associazioni operanti sul territorio comunale, finalizzati a diffondere lo sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo e volti alla realizzazione di attività utili e meritorie, di interesse della collettività.

Art. 3 - Requisiti e Procedure di Iscrizione
1. Possono chiedere I’ iscrizione nell'apposito Albo le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato che abbiano la propria sede in San Nicola la Strada e che: 
a. Non abbiano finalità di lucro;       
b. Si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;       
c. Svolgano attività riconducibili alla propria sezione tematica;       
d. Siano costituite sul territorio comunale e vi operino da almeno 6 mesi.
2. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente   regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all' Albo comunale delle Associazioni.
4. Hanno diritto ad iscriversi nell' Albo delle associazioni tutte le Associazioni di cui al punto 1 del presente articolo, che dimostrino con apposita relazione scritta, corredata da documentazione probante, di aver prodotto un numero non inferiore a 3 attività nel proprio settore, nel periodo che va dal 1° Novembre dell'anno precedente al 1° Novembre dell'anno per il quale si fa richiesta di iscrizione.

Art. 4 - Articolazioni dell'Albo comunale in sezioni tematiche
1. L' Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni: 

CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; 
CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, di tradizioni locali;
RICREATIVA: animazione ricreativa; 
SOCIALE: assistenza sociale-sanità; 
TUTELA AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE; 
SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva.
2. Le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato all'atto dell'iscrizione, devono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte, in riferimento alle proprie finalità ed attività prevalenti.
3. L’approvazione dell'elenco circa l'iscrizione, le variazioni e le cancellazioni dall'Albo comunale sono di competenza della Giunta, previo parere della Commissione Consiliare al ramo su quanto verificato e comunicato dall'Ufficio comunale competente.

Art. 5 - Richiesta di iscrizione 
1. Le domande per le iscrizioni vanno indirizzate al Sindaco e al Responsabile dell’ Area Affari Generali nel periodo compreso dal 1° Novembre al 31 Dicembre di ogni anno.
2. La richiesta per l'iscrizione è presentata su carta libera, dalla quale devono risultare la finalità, la sede, i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato, l'indicazione della sezione tematica.
3. Alla domanda devono essere allegati:             
a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;             
b. Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante;             
c. Relazione scritta di cui al punto 4 art. 3 del presente Regolamento.

Art. 6 - Modalità di iscrizione
1. Le domande per le iscrizioni vanno indirizzate al Sindaco e al Responsabile dell'Area Affari Generali nel periodo compreso dal 1° Novembre al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, l 'Ufficio competente, verificati i requisiti, pone la documentazione al parere della Commissione preposta. Visto il parere della Commissione su quanto verificato dall’Ufficio competente, l'elenco è approvato dalla Giunta Comunale entro il 15 Febbraio di ogni anno.
3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti dall'Ufficio comunale competente. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo comunale.
4. L'eventuale diniego della richiesta dovrà essere espressamente motivato e comunicato dall'Ufficio competente al Legale Rappresentante dell'organismo.

Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'Albo comunale stesso, in previsione della quale i soggetti di cui al punto 1 art.3 del presente Regolamento tra il 1° Novembre e il 31 Dicembre di ogni anno, devono inviare all'Ufficio competente:         

a. Eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione;         
b. Presentazione annuale di apposita relazione scritta corredata da documentazione probante, di aver prodotto un numero non inferiore a 3 attività nel proprio settore, nel periodo che va dal 1° Novembre dell'anno precedente, al 1° Novembre dell'anno per il quale è richiesta la documentazione.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera a del punto 1 del presente articolo, l'Ufficio competente, verificati i requisiti, pone la documentazione al parere della Commissione preposta. Visto il parere della Commissione su quanto verificato dall'Ufficio competente, la revisione annuale dell’Albo è approvata dalla Giunta Comunale entro il 15 Febbraio di ogni anno.
3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti dall'Ufficio comunale competente. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cancellazione dall'Albo comunale.

Art. 8 — Cancellazione dall'Albo comunale
1. La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per:

a. Perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 3;
b. Mancata presentazione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, di cui all’Art. 7.
2. Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione dei documenti di cui al punto 1 lettere a, b e c del presente articolo, l’Ufficio Competente è tenuto a porre al parere della Commissione preposta la documentazione attestante la cancellazione. Avvenuto il parere della Commissione, la Giunta Comunale procederà alla deliberazione dell'elenco con le eventuali cancellazioni ritenute idonee, entro il 15 Febbraio di ogni anno.
3. Le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato in caso di cancellazione, questa dovrà essere espressamente motivata dall'Ufficio competente e inviata dallo stesso al Legale Rappresentante dell'organismo. 4. Le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato nei confronti dei quali è stata disposta la cancellazione possono ripresentare domanda di iscrizione all' Albo comunale nei termini e nelle modalità previste dal presente Regolamento.


Art. 9 — Concessioni e contributi 
Ove consentito e nelle disponibilità dell'Ente, è prevista:

a. Possibilità di ottenere concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico- finanziarie del bilancio comunale.
b. La possibilità di utilizzo di spazi, locali, di proprietà comunale per lo svolgimento di attività inerenti alla propria sezione tematica nel limite delle disponibilità dell 'Ente.


Art. 10 - Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale 
1. Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato iscritte all' Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all’Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l’accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.

 
Art. 11 - Attività di consulta

L' Amministrazione comunale può consultare le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato iscritte all' Albo comunale delle Associazioni, attraverso convocazione delle stesse, in occasione dei momenti più significativi della vita della Comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale e per coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.


Art. 12 - Pubblicità dell'Albo comunale

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.


Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.


Da ricordare, infine, che da tempo immemorabile si attende ancora l’attivazione del vecchissimo e mai applicato Regolamento per la Consulta Comunale delle Associazioni (istituito nel 2003, aggiornato nel 2019 e rielaborato nel 2023), che, ai sensi degli intenti del legislatore, è da ritenersi punto fondamentale per un concreto dialogo tra Comune ed associazioni. La Consulta, è, come noto, organismo autonomo e indipendente, di cui fanno parte le associazioni iscritte al relativo albo comunale e suddivise per sezioni di attività.

Questo il vigente (purtroppo solo sulla carta) REGOLAMENTO della Consulta delle Associazioni (Atto costitutivo e principi statutari):

ARTICOLO 1 
Istituzione Consulta delle Associazioni

  1. Il Comune di San Nicola La Strada al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini associati all’azione amministrativa, istituisce la “Consulta delle Associazioni”, fermo restando il pieno rispetto dell’autonomia di missione e di azione delle singole forme associative.
  2. La Consulta è un organismo autonomo, privo di intenti politici che non si prefigge scopi di lucro e che si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e collaborazione.
  3. L’Amministrazione comunale individua nella “Consulta delle Associazioni” lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguimento di obiettivi condivisi.
  4. Il presente regolamento disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento degli organi della “Consulta delle Associazioni”.
  5. L’Amministrazione comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di ente coordinatore e di supporto, oltre mettere a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.
  6. La Consulta delle Associazioni dura in carica 3 anni decorrenti dalla prima Assemblea dei delegati di cui all’art. 5, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente costituita.


    ARTICOLO 2 

    Finalità ed attività

La Consulta è organismo autonomo, indipendente, non ha scopi politici, non si prefigge fini di lucro.

Della consulta possono far parte tutte le Associazioni che non hanno finalità di lucro, regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni che viene aggiornato annualmente secondo le procedure previste nel vigente regolamento. L’amministrazione Comunale, promotrice della consulta con un suo delegato è membro permanente.

Potranno fare parte della Consulta tutte le Associazioni di cui al precedente comma che in seguito ne faranno domanda ed abbiano i requisiti richiesti;

Le Associazioni costituenti la Consulta sono suddivise nelle seguenti sezioni in relazione ai loro settori d'impegno:

a) attività socio-assistenziali;
b) attività ambientali;
c) attività culturali;
d) attività ricreative e sportive; 
e) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.

La Consulta si propone i seguenti scopi:

a) Esamina i problemi normativi ed organizzativi della Consulta;
b) Promuove la nascita di altre associazioni, organizzazioni sociali e di volontariato;
c) Promuove la collaborazione e lo scambio di esperienza tra gli associati che operano nello stesso settore;
d) Come organismo di partecipazione può suggerire scelte programmati all'Amministrazione Comunale e formula proposte non vincolanti agli assessori competenti. 


ARTICOLO 3 
Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

− L’Assemblea dei delegati;

− Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;

− Gruppi di settore (qualora costituiti)


ARTICOLO 4 
Assemblea dei Delegati

L’Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta delle Associazioni.

E’ composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle associazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

Non sono ammesse deleghe.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al protocollo comunale.

Il Sindaco o l’Assessore o il delegato alle associazioni, sono membri permanenti come previsto dall’art. 2 senza diritto di voto.

Su invito dell’Assemblea, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi.

L'Assemblea dei Delegati nella prima seduta elegge a maggioranza e con voto segreto, un Presidente, un Vice-Presidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed un Segretario.
L’Assemblea dei Delegati si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente.

Le sedute dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Nel caso in cui nella prima convocazione l’Assemblea non risulti regolarmente costituita, la stessa si considera regolarmente convocata in seconda convocazione, la quale non può tenersi prima di un’ora dalla prima convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese per alzata di mano, oppure segreto qualora lo richiedessero la metà dei presenti più uno.

Compete all’Assemblea dei Delegati:

− Determinare le linee direttive generali ed i programmi di attività da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione comunale;

− Valutare e sostenere gli indirizzi operativi e le attività proposte dai Gruppi di Settore, qualora costituiti, e controllarne l’attività;

− Elaborare proposte non vincolanti inerenti le attività delle associazioni nei diversi ambiti, di cui all'art. 2;

− Promuovere iniziative di formazione, senza oneri per il Comune di San Nicola La Strada che non siano da questo approvati;

− Favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni e l’Amministrazione comunale;

− Collaborare con l’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e all’affermazione dei valori dell’associazionismo e del volontariato.

− Le sedute sono presiedute dal Presidente dell’Assemblea ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo Vice-Presidente.

Ad ogni incontro sarà compito del Segretario eletto dall’Assemblea redigere in forma sintetica un verbale nel quale dovranno essere specificate le associazioni presenti, i delegati designati, gli invitati se presenti, lo svolgimento del dibattito con il relativo ordine del giorno, le posizioni più rilevanti dei singoli interventi.

Il verbale dovrà riportare il numero dei voti di consenso, il numero dei voti di dissenso, gli astenuti per ogni singola proposta messa ai voti e le conseguenti deliberazioni adottate.

Il verbale verrà inviato in copia al Sindaco, agli Assessori o delegati competenti ed alle associazioni qualora ne facciano specifica richiesta.


ARTICOLO 5
Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Delegati fra uno dei suoi membri. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. La carica è gratuita ed ha la durata di 3 anni.

Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea dei Delegati, dirige i lavori, assicura una discussione democratica, firma i verbali e provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni.

Ha il compito di mantenere i rapporti con l’esterno oltre che curare i rapporti con il Sindaco e con gli Assessori competenti per materia.

La cessazione dalla carica di Presidente avviene:

  1. per dimissioni;
  2. per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Delegati e promossa da 1/3 dei componenti;
  3. per venir meno dell’appartenenza all’associazione rappresentata;
  4. per tre assenze consecutive alle assemblee senza giustificato motivo;
  5. per cessazione dall’incarico di membro della Consulta dopo 3 anni.

Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni. La carica è gratuita ed ha la durata di 3 anni.

In caso di cessazione della carica del Presidente per dimissioni o sfiducia dell’Assemblea, il Vice- Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell’Assemblea dei Delegati per l’elezione di un nuovo Presidente.

Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei Delegati, redige il verbale di ogni seduta sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Al termine di ogni anno verrà redatta una sintetica relazione sull’attività svolta dall’Assemblea.


ARTICOLO 6

Gruppi di settore

I Gruppi di settore possono essere creati dall’Assemblea dei Delegati, qualora la stessa intenda esercitare tale facoltà, in rappresentanza delle associazioni appartenenti agli ambiti di cui all’art.2.

Ogni gruppo è presieduto da un coordinatore, nominato a maggioranza fra i delegati del gruppo di settore ed in rappresentanza del settore di appartenenza.

Il coordinatore ha il compito di convocare e gestire le riunioni.

Ad ogni riunione dovrà essere invitato anche l’assessore o il delegato dei servizi coinvolti dal settore di appartenenza senza diritto di voto.

E’ compito dei Gruppi, all’interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre All’assemblea dei delegati della Consulta:

− Programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza;

− Iniziative di formazione e di informazione verso la cittadinanza e verso gli appartenenti alle associazioni iscritte all’albo.

Le votazioni, quando necessarie, sono effettuate per alzata di mano.


ARTICOLO 7 
Norme comuni al funzionamento della Consulta

La consulta, per il suo funzionamento, si avvarrà delle strutture tecniche e logistiche che saranno messe a disposizione del Sindaco o suo rappresentante. Tutte le convocazioni degli Organi Collegiali della Consulta devono essere recapitate agli interessati a mezzo mail che deve contenere la data, il luogo, l'ora di inizio é l'o.d.g. della riunione e devono prevedere tre giorni liberi tra la data di recapito e quella della riunione, a meno che non si renda necessario ricorrere alla procedura d'urgenza, nel qual caso i giorni si riducono ad uno e deve esserne fatta esplicita menzione nell'avviso stesso.

Le assemblee degli Organi Collegiali della Consulta sono validamente costituite se interviene alle stesse la metà più uno degli aventi diritto e le decisioni sono valide se approvate con un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

Tutte le decisioni assunte dagli Organi della Consulta vanno verbalizzati su appositi registri e copia dei verbali va inviata ad eventuali assenti.


ARTICOLO 8

Adesione alla Consulta ed Albo Comunale delle Associazioni

Possono aderire alla Consulta tutte le Associazioni che operano nel Comune di San Nicola La Strada nei settori indicati all'art.1 del presente statuto regolarmente iscritte all'albo Comunale delle Associazioni.

Le Associazioni per aderire alla Consulta, devono presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme statuarie, precisa indicazione del settore in cui l’Associazione opera entro 45 giorni dall’iscrizione all’albo Comunale.

L'iscrizione all’Albo costituisce il presupposto fondamentale per potere partecipare a pieno titolo alle decisioni ed alle attività della Consulta.


ARTICOLO 9

Norme finali ed entrate in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Esso sarà portato a conoscenza di tutte le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni.


ARTICOLO 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Regolamento Albo delle Associazioni del Codice Civile e delle leggi in materia. 

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Storia dei Carabinieri di San Nicola la Strada

 Le carriere degli otto Comandanti che hanno guidato il presidio dell’Arma dal 1960 ad oggi

 
-Dossier ideato e scritto da Nicola Ciaramella-


LA STORIA DI VITO

 

 

"Vito's story"

è un'opera di Pasquale Gravante per aiutare la Ricerca

 


IL SINDACO RISPONDE

 

 



"Filo diretto" tra i cittadini ed il sindaco 
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Il gioco più bello del mondo: la sua storia a San Nicola la Strada dagli inizi fino al 1989

 

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LA DENOMINAZIONE DEL NOSTRO COMUNE 


Come si scrive il nome della nostra città: il contributo dello storico F. Nigro e la necessità assoluta di non fare più tantissima confusione!

 

IL "SABATO" ON LINE

Leggi on-line il settimanale di

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IL VADEMECUM DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI


Tutto quanto bisogna sapere sulla raccolta dei rifiuti a San Nicola la Strada

 

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