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Il Comune batte il Tar!

Dopo un anno e mezzo, è giunto finalmente il verdetto: Rita Zuccaro reintegrata nella carica di Difensore Civico!

Articolo di: Nicola Ciaramella
Ri…habemus Defensorem!

Il difensore civico Avv. Rita Zuccaro

Cinquecentosessantasei giorni dopo...possiamo finalmente dirlo: Rita Zuccaro è il primo Difensore Civico della storia del nostro comune.

Il Consiglio di Stato ha posto, infatti, la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria iniziata all'indomani della sua elezione avvenuta nel consiglio comunale del 7/5/2002.

I fatti sono noti a tutti.

Uno dei candidati alla carica di difensore, l'avv. Francesco Ciaramella, si era rivolto al Tar al fine di ottenere l'annullamento della nomina per inesistenza dei requisiti richiesti dal bando ( la Zuccaro non avrebbe maturato dieci anni di esperienza nel campo).

Il Tar aveva accolto il ricorso.

L'Amministrazione comunale, fornendo una interpretazione autentica del …famigerato art.6 del Regolamento del Difensore Civico, si era appellata al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, dopo una prima decisione che in sostanza confermava il deliberato del tribunale amministrativo, si è adesso definitivamente espresso, reintegrando a pieno titolo la Zuccaro nella sua funzione.

Ma entriamo più dettagliatamente nel cuore di una sentenza che rappresenta certamente una grandissima vittoria per l' Amministrazione, caparbia nel perseguire una giusta causa e nel difendere a spada tratta -gliene diamo atto- gli inequivocabili princìpi che aveva posto a fondamento dei requisiti indispensabili per assicurare degna importanza, imparzialità e spessore professionale alla nuova figura di “avvocato dei cittadini” previsto dallo statuto comunale.

Il Consiglio di Stato, adunque, ha così esposto i fatti:

 

Il Comune di S. Nicola La Strada , con avviso pubblico dell'11.10.2001, ha comunicato alla cittadinanza che sarebbe stato eletto il difensore civico tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'apposito regolamento comunale e, precisamente: la eleggibilità alla carica di consigliere comunale, la laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti e 10 anni di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo dal conseguimento della laurea.

All'esito dell'esame delle richieste pervenute è stata eletta, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 7.5.2002, l'Avv. Zuccaro Rita, la quale aveva dichiarato di avere conseguito la laurea in giurisprudenza il 4.7.1991, di avere iniziato a svolgere attività forense in materia civile ed amministrativa dal settembre 1991, quale praticante procuratore, di essere iscritta all'albo degli avvocati e procuratori dal 29.12.1995 e di essere stata giudice onorario presso l'Ufficio del Conciliatore di Caserta dal 1993 al 1999.

L'Avv. Francesco Ciaramella , partecipante non eletto, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Campania deducendo, ai fini dell'annullamento della delibera suddetta, la violazione dell'art. 6 del regolamento del difensore civico, la violazione del giusto procedimento, l'eccesso di potere per errore di fatto.

Il TAR ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse, che era stata sollevata dall'amministrazione resistente, ed ha accolto il ricorso, perché ha ritenuto che l'art. 6 del regolamento dovesse essere letto nel senso che ‘la maturazione di una esperienza decennale professionale si ricolleghi, per chi intende vantarla con riferimento all'ambito forense, all'esercizio abilitato con la qualifica di avvocato'.

Il Comune di S. Nicola La Strada chiede l'annullamento della sentenza che reputa, sotto ogni aspetto, errata. Reitera, infatti, con il primo motivo, l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso e, con i successivi tre motivi, deduce che l'interpretazione della norma regolamentare è contraria al suo tenore letterale, ai requisiti espressamente dalla stessa richiesti ed entra nel merito di valutazioni strettamente discrezionali, in ragione della natura fiduciaria del rapporto che lega il difensore civico al Consiglio Comunale. L'Avv. Ciaramella , nel costituirsi in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza dell'appello. Entrambi le parti hanno depositato, in prossimità dell'udienza, memoria difensiva”.

 

L'organo supremo della giurisdizione amministrativa, smontando pezzo per pezzo e quasi ridicolizzando le tesi del T.A.R. della Campania, ha poi esaminato nel merito la questione, sviluppando una serie di motivazioni molto convincenti che sono alla base della sua sentenza:

“Si può prescindere dall'esame della questione pregiudiziale, in quanto l'appello è fondato nel merito.

La controversia verte sulla interpretazione dell'art. 6 del regolamento comunale del difensore civico del Comune appellante.

La norma così testualmente dispone: ‘ il difensore civico è eletto tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti in Consiglio Comunale e che siano in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, che abbiano almeno 10 anni di esperienza professionale dal conseguimento della laurea e che per tali titoli ed esperienza diano ampi garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza'.

Il TAR Campania ha ritenuto che per i laureati in giurisprudenza la richiesta esperienza professionale fosse da ricollegare all'abilitazione professionale e che, pertanto, l'elezione dell'Avv. Zuccaro Rita, quale difensore civico, fosse illegittima, perché questa aveva conseguito l'abilitazione solo nel 1995 e, dunque, da soli sei anni alla data di scadenza (31.11.2001) per la presentazione della domanda.

La tesi del giudice di primo grado non può essere condivisa.

Come fondatamente osserva l'amministrazione appellante, essa si pone, innanzi tutto, in contrasto con la lettera della disposizione regolamentare.

Questa, infatti, nel precisare che i 10 anni di esperienza decorrono dal conseguimento della laurea, esclude, per ciò stesso, che sia necessario alcun titolo ulteriore. D'altra parte, qualora, in ipotesi, si aderisse alla tesi del TAR, anche i laureati in economia e commercio e in scienze politiche, dovrebbero dimostrare il possesso dell'esperienza professionale mediante il titolo abilitativo che, quanto meno, per i laureati in scienze politiche non è in alcun modo previsto. Va, inoltre, considerato che verrebbe posto a carico dei laureati in giurisprudenza una condizione più gravosa, pur essendo i soggetti in teoria più qualificati, tenuto conto che la norma regolamentare richiede una esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo.

La tesi del TAR non appare neanche conforme alla ratio della norma che è quella di consentire l'accesso a tutti i cittadini laureati che abbiano comunque maturato esperienze professionali - che fra l'altro, per i laureati in giurisprudenza è possibile acquisire anche attraverso attività di consulenza o assistenza extragiudiziale, per la quale non è richiesta l'iscrizione all'albo - imponendo al Comune di verificare, con un giudizio strettamente discrezionale, consona alla natura fiduciaria del rapporto che dovrà stabilirsi tra il Consiglio Comunale ed il difensore civico, se l'esperienza maturata dia la richiesta garanzia di indipendenza, obiettivià, imparzialità, probità e competenza.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

 

Rita Zuccaro, 39 anni, nativa di Pescara e residente a Caserta, dove svolge la libera professione di avvocato, già giudice vice conciliatore del capoluogo, è dunque a pieno titolo Difensore Civico del Comune di San Nicola la Strada.

La lunga e stressante vicenda giudiziario-amministrativa che l'ha inopinatamente coinvolta, oltre che restituire dignità e valenza ad una figura istituzionale che, comunque, è tutta ancora da scoprire, indubbiamente peserà molto sullo svolgimento del suo incarico: nessun essere umano, per quanto freddo ed imperscrutabile come deve essere un giudicatore, potrà mai sottrarsi alla… legge delle emozioni. E Zuccaro ne ha vissuto veramente tante, soprattutto la strenua difesa della sua nomina di cui si è fatta carico l' Amministrazione con tutte le sue forze e artigliando tutte le possibilità offerte dal catalogo procedurale.

…Potrà mai, un giorno, il “tribuno della plebe” dimenticare tutto questo e mettersi a contrastare, in una qualsivoglia vertenza, chi si è giocato la faccia pur di conservarle il posto?


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