L'Amministrazione
comunale, fornendo una interpretazione autentica del …famigerato
art.6 del Regolamento del Difensore Civico, si era
appellata al Consiglio di Stato.
Quest'ultimo, dopo una prima decisione che in sostanza
confermava il deliberato del tribunale amministrativo,
si è adesso definitivamente espresso, reintegrando
a pieno titolo la Zuccaro nella sua funzione.
Ma entriamo più dettagliatamente nel cuore
di una sentenza che rappresenta certamente una grandissima
vittoria per l' Amministrazione, caparbia nel perseguire
una giusta causa e nel difendere a spada tratta -gliene
diamo atto- gli inequivocabili princìpi che
aveva posto a fondamento dei requisiti indispensabili
per assicurare degna importanza, imparzialità e
spessore professionale alla nuova figura di “avvocato
dei cittadini” previsto dallo statuto comunale.
Il Consiglio di Stato, adunque, ha così esposto
i fatti:
“ Il Comune di S. Nicola La Strada
, con avviso pubblico dell'11.10.2001, ha comunicato
alla cittadinanza che sarebbe stato eletto il difensore
civico tra i cittadini in possesso dei requisiti
previsti dall'apposito regolamento comunale e, precisamente:
la eleggibilità alla
carica di consigliere comunale, la laurea in giurisprudenza
o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti
e 10 anni di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo
dal conseguimento della laurea.
All'esito dell'esame delle richieste pervenute è stata
eletta, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del
7.5.2002, l'Avv. Zuccaro Rita, la quale aveva dichiarato
di avere conseguito la laurea in giurisprudenza il
4.7.1991, di avere iniziato a svolgere attività forense
in materia civile ed amministrativa dal settembre 1991,
quale praticante procuratore, di essere iscritta all'albo
degli avvocati e procuratori dal 29.12.1995 e di essere
stata giudice onorario presso l'Ufficio del Conciliatore
di Caserta dal 1993 al 1999.
L'Avv. Francesco Ciaramella , partecipante non eletto,
ha proposto ricorso dinanzi al TAR Campania deducendo,
ai fini dell'annullamento della delibera suddetta,
la violazione dell'art. 6 del regolamento del difensore
civico, la violazione del giusto procedimento, l'eccesso
di potere per errore di fatto.
Il TAR ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del
gravame per difetto di interesse, che era stata sollevata
dall'amministrazione resistente, ed ha accolto il ricorso,
perché ha ritenuto che l'art. 6 del regolamento
dovesse essere letto nel senso che ‘la maturazione
di una esperienza decennale professionale si ricolleghi,
per chi intende vantarla con riferimento all'ambito
forense, all'esercizio abilitato con la qualifica di
avvocato'.
Il Comune di S. Nicola La Strada chiede l'annullamento
della sentenza che reputa, sotto ogni aspetto, errata.
Reitera, infatti, con il primo motivo, l'eccezione
di inammissibilità dell'originario ricorso e,
con i successivi tre motivi, deduce che l'interpretazione
della norma regolamentare è contraria al suo
tenore letterale, ai requisiti espressamente dalla
stessa richiesti ed entra nel merito di valutazioni
strettamente discrezionali, in ragione della natura
fiduciaria del rapporto che lega il difensore civico
al Consiglio Comunale. L'Avv. Ciaramella , nel costituirsi
in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza
dell'appello. Entrambi le parti hanno depositato, in
prossimità dell'udienza, memoria difensiva”.
L'organo supremo della giurisdizione amministrativa,
smontando pezzo per pezzo e quasi ridicolizzando le
tesi del T.A.R. della Campania, ha poi esaminato nel
merito la questione, sviluppando una serie di motivazioni
molto convincenti che sono alla base della sua sentenza:
“Si può prescindere dall'esame della questione
pregiudiziale, in quanto l'appello è fondato
nel merito.
La controversia verte sulla interpretazione dell'art.
6 del regolamento comunale del difensore civico del
Comune appellante.
La norma così testualmente dispone: ‘ il difensore
civico è eletto tra i cittadini che abbiano
i requisiti per essere eletti in Consiglio Comunale
e che siano in possesso della laurea in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio o equipollenti,
che abbiano almeno 10 anni di esperienza professionale
dal conseguimento della laurea e che per tali titoli
ed esperienza diano ampi garanzia di indipendenza,
obiettività, imparzialità, probità e
competenza'.
Il TAR Campania ha ritenuto che per i laureati
in giurisprudenza la richiesta esperienza professionale
fosse da ricollegare all'abilitazione professionale
e che, pertanto, l'elezione dell'Avv. Zuccaro Rita,
quale difensore civico, fosse illegittima, perché questa
aveva conseguito l'abilitazione solo nel 1995 e, dunque,
da soli sei anni alla data di scadenza (31.11.2001)
per la presentazione della domanda.
La tesi del giudice di primo grado non può essere
condivisa.
Come fondatamente osserva l'amministrazione appellante,
essa si pone, innanzi tutto, in contrasto con la lettera
della disposizione regolamentare.
Questa, infatti, nel precisare che i 10 anni di
esperienza decorrono dal conseguimento della laurea,
esclude, per ciò stesso, che sia necessario alcun titolo
ulteriore. D'altra parte, qualora, in ipotesi, si aderisse
alla tesi del TAR, anche i laureati in economia e commercio
e in scienze politiche, dovrebbero dimostrare il possesso
dell'esperienza professionale mediante il titolo abilitativo
che, quanto meno, per i laureati in scienze politiche
non è in alcun modo previsto. Va, inoltre, considerato
che verrebbe posto a carico dei laureati in giurisprudenza
una condizione più gravosa, pur essendo i soggetti
in teoria più qualificati, tenuto conto che
la norma regolamentare richiede una esperienza professionale
nel settore giuridico-amministrativo.
La tesi del TAR non appare neanche conforme alla
ratio della norma che è quella di consentire l'accesso
a tutti i cittadini laureati che abbiano comunque maturato
esperienze professionali - che fra l'altro, per i laureati
in giurisprudenza è possibile acquisire anche
attraverso attività di consulenza o assistenza
extragiudiziale, per la quale non è richiesta
l'iscrizione all'albo - imponendo al Comune di verificare,
con un giudizio strettamente discrezionale, consona
alla natura fiduciaria del rapporto che dovrà stabilirsi
tra il Consiglio Comunale ed il difensore civico, se
l'esperienza maturata dia la richiesta garanzia di
indipendenza, obiettivià, imparzialità,
probità e competenza.
Per le considerazioni che precedono
l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, va respinto il ricorso
di primo grado.”
Rita Zuccaro, 39 anni, nativa di Pescara e residente
a Caserta, dove svolge la libera professione di avvocato,
già giudice vice conciliatore del capoluogo, è dunque
a pieno titolo Difensore Civico del Comune di San Nicola
la Strada.
La lunga e stressante vicenda giudiziario-amministrativa
che l'ha inopinatamente coinvolta, oltre che restituire
dignità e valenza ad una figura istituzionale
che, comunque, è tutta ancora da scoprire, indubbiamente
peserà molto sullo svolgimento del suo incarico:
nessun essere umano, per quanto freddo ed imperscrutabile
come deve essere un giudicatore, potrà mai sottrarsi
alla… legge delle emozioni. E Zuccaro ne ha vissuto
veramente tante, soprattutto la strenua difesa della
sua nomina di cui si è fatta carico l' Amministrazione
con tutte le sue forze e artigliando tutte le possibilità offerte
dal catalogo procedurale.
…Potrà mai, un giorno, il “tribuno della plebe” dimenticare
tutto questo e mettersi a contrastare, in una qualsivoglia
vertenza, chi si è giocato la faccia pur di
conservarle il posto? |