Articolo 1
E' istituito l'ufficio di Difensore Civico garante
della tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini nei procedimenti amministrativi, titolare
del potere di controllo sulla legittimità
degli atti amministrativi.
Il Difensore Civico agisce in attuazione delle
Leggi vigenti, dello statuto e dei regolamenti
comunali.
Articolo 2
Il Difensore Civico nell'esercizio delle sue
funzioni ha diritto di ottenere informazioni
e notizie dagli uffici comunali che sono obbligati
a cooperare.
Ha libero accesso agli atti e ha facoltà
di ottenere copia degli stessi.
Articolo 3
La Giunta Comunale provvede ad assicurare al
Difensore Civico la sede, i mezzi e il personale
necessario all'espletamento delle sue funzioni.
Il personale assegnato è individuato
nell'organico comunale e dipende dal Difensore
Civico per le sole funzioni di che trattasi.
L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono
assegnate al Difensore Civico che ne diviene
consegnatario. Al Difensore Civico spetta l'indennità
di carica pari a quella spettante ai componenti
della Giunta e nonché eventuali rimborsi
spese necessari per l’espletamento della
carica.
Articolo 4
Il Difensore Civico non è sottoposto
ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica o
funzionale con gli organi del Comune ed è
tenuto, esclusivamente, al rispetto dell'ordinamento
vigente.
Articolo 5
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio
Comunale a scrutinio segreto, con le modalità
previste dallo Statuto.
Articolo 6
Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini
che abbiano i requisiti per essere eletti in
Consiglio Comunale e che siano in possesso della
Laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche,
Economia e Commercio o equipollenti, che abbiano
almeno 10 anni di esperienza professionale nel
settore giuridico-amministrativo dal conseguimento
della Laurea e che per tali titoli ed esperienza
diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività,
imparzialità, probità e competenza.
Non sono eleggibili a Difensore Civico:
- i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali,
provinciali, comunali o di circoscrizione;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali,
regionali e locali, di partiti politici e associazioni
sindacali;
- i membri del Comitato Regionale di controllo
e delle sue sezioni;
- i dipendenti comunali, degli enti locali,
istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti
a vigilanza o a controllo comunale;
- i funzionari statali che operino in uffici
che svolgono attività di controllo su
atti od organi comunali ed i funzionari delle
Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione
pubblica nonché i titolari, amministratori
e dirigenti di enti, società e imprese
vincolati con il Comune da contratti di opere
o di somministrazioni ovvero che ricevano a
qualsiasi titolo sovvenzioni del Comune, ministri
del culto, coloro che abbiano in corso vertenze
oppure rapporti di consulenza con il Comune
di San Nicola la Strada.
- Colui che è coniuge, ascendente, discendente
parente o affine fino al III grado del Sindaco,
degli assessori e dei consiglieri comunale.
- Non è comunque eleggibile a Difensore
Civico colui che sia stato candidato nelle ultime
elezioni comunali, provinciali, regionali e
politiche. Il Difensore Civico non può
svolgere attività di consulenza tecnica,
legale o amministrativa presso il Comune o gli
Enti di cui sopra. Decade automaticamente dalla
carica in caso di candidatura a cariche elettive
pubbliche.
Articolo 7
L'organo competente alla dichiarazione di eleggibilità
o incompatibilità è il Consiglio
Comunale il quale delibera con le modalità
previste dallo Statuto. Le contestazioni sulla
eleggibilità o incompatibilità
del Difensore Civico vanno indirizzate al Presidente
del Consiglio il quale inserisce l'argomento
nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale
successivo alla contestazione.
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Articolo 8
Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso
periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo
ha eletto ed è rieleggibile una sola volta.
Le sue funzioni sono prorogate fino all'elezione
del successore.
Articolo 9
Il Difensore Civico può essere revocato
per gravi violazioni di legge o per altri gravi
motivi connessi con l’esercizio delle
sue funzioni, con votazione segreta del Consiglio
Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati al Comune. La revoca è proposta
da almeno un terzo dei Consiglieri. La proposta
deve contenere l’indicazione dettagliata
dei motivi.
Articolo 10
Il Difensore Civico esercita il potere di controllo
della legittimità degli atti nei modi
stabiliti dalla legge 127/97.
Articolo 11
Il Difensore Civico di propria iniziativa o
su richiesta di cittadini singoli o associati
che vi abbiano interesse, interviene presso
l'Amministrazione Comunale, gli Enti e/o Aziende
da essa dipendenti, per assicurare il regolare
corso dei procedimenti amministrativi, la tempestività,
imparzialità e la corretta emanazione
degli atti. Al riguardo segnala gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dei procedimenti
amministrativi nei confronti dei cittadini.
Gli interventi sono finalizzati anche a garantire
il rispetto delle pari opportunità uomo-donna.
Articolo 12
Il cittadino ha diritto di chiedere per iscritto
notizie sullo stato della pratica del procedimento
che lo interessa; qualora siano trascorsi venti
giorni salvo diversi termini di legge o regolamenti,
senza che abbia ricevuto risposta, ovvero ne
abbia ricevuta una insoddisfacente, ha diritto
di chiedere l'intervento del Difensore Civico.
Articolo 13
Il Difensore Civico convoca il funzionario cui
spetta la responsabilità della pratica
del procedimento di cui all'Articolo precedente
e con lo stesso procede all'esame degli atti.
Concorda con il detto funzionario il termine
massimo per la definizione della pratica. Dà
notizia alla persona interessata e per conoscenza
al Sindaco e al Presidente del Consiglio circa
le modalità della definizione.
Articolo 14
Il Difensore Civico rileva al Sindaco, al Presidente
del Consiglio ed al Segretario Comunale e Dirigenti
gli impedimenti o i ritardi che i funzionari
frappongono all'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 15
Il Difensore Civico comunica per iscritto al
funzionario responsabile ogni violazione riscontrata
nel procedimento concedendo un termine perentorio
per sanare i vizi.
Articolo 16
Il Difensore Civico segnala al Sindaco, al Presidente
del Consiglio ed al Segretario Comunale e Dirigenti
i funzionari responsabili di irregolarità,
ritardi e omissioni nei procedimenti amministrativi.
Può sollecitare al riguardo anche provvedimenti
disciplinari.
Articolo 17
Il Difensore Civico trasmette annualmente entro
il 30/04/ al Consiglio Comunale una relazione
sul lavoro svolto, durante una adunanza a ciò
dedicata. Ha diritto e, se richiesto, obbligo
di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari.
Articolo 18
Il Difensore Civico prima di assumere le proprie
funzioni, presta giuramento nelle mani del Consiglio
Comunale con la seguente formula: “Giuro
di adempiere al mandato nell’interesse
dei cittadini e nel rispetto della legge e dello
Statuto del Comune di San Nicola la Strada”.
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